PROFILO PROFESSIONALE

Profilo Professionale dell'Infermiere: DM 739/94


Nel 1994 nasce ufficialmente anche in Italia la Professione Infermieristica propriamente detta. Grazie al Decreto Ministeriale n. 739 che sancisce la nostra entrata ufficiale nel mondo delle professioni sanitarie. 

Infermieri, con il DM 739/94 da esecutori a professionisti intellettuali

Per la prima volta, l'infermiere viene identificato quale operatore sanitario, vedendo finalmente scomparire il carattere di ausiliarietà accostato fino al 1994 alla professione infermieristica.
A seguito del DM 739/94 quindi, l'infermiere diventa un professionista sanitario e come tale acquisisce l'onere della responsabilità giuridica del proprio operato, responsabilità che può essere di natura penale, civile e disciplinare.
Attraverso il DM 739/94 viene inoltre individuato il potenziale operativo dell'assistenza infermieristica: il comma 2 dell'Articolo 1, afferma che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”.
Si può notare, attraverso la lettura del secondo comma, come venga dato particolare risalto all'aspetto relazionale della professione infermieristica rispetto al passato; ritrovandosi ad operare in contesti in cui vengono erogate cure palliative, l'aspetto relazionale, che si esplica attraverso il rapporto infermiere/paziente, risulta essere il "valore aggiunto" che il DM 739/94 evidenzia, anche attraverso la funzione educativa, intesa non solo come educazione alla salute, ma anche come formazione in ambito lavorativo.
Un altro importante aspetto del DM 739/94 è quello espresso dal comma 3 dell'Articolo 1, il quale, nell'affermare che “l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività”, riconosce il ruolo fondamentale del lavoro di équipe all'interno della quale la professione infermieristica riveste un ruolo fondamentale, essendo proprio l'infermiere il professionista che per primo si interfaccia col paziente/utente quando questi si rivolge ad una qualsiasi struttura sanitaria.
Viene in questo comma riconosciuta la capacità esclusivadell'infermiere di identificare i bisogni di assistenza infermieristica, da cui scaturisce poi l'identificazione di obiettivi preceduti da un’idonea pianificazione dell'assistenza, la quale dovrà portare a dei risultati attraverso l'uso di protocolli e procedure assistenziali.
I risultati dell'assistenza infermieristica erogata sono sempre soggetti ad eventuale valutazione o rivalutazione, poiché come riportato sempre all'interno del terzo comma del DM 739/94, “l'infermiere pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico”.
Nel terzo comma del DM 739/94 viene individuato altresì l'infermiere quale garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, funzione che sottolinea l'importanza della cooperazione tra la professione infermieristica e quella medica, evidenziando ancora una volta il ruolo dell'infermiere all'interno dell'équipe multidisciplinare.
Resta inteso che l'attività infermieristica può essere svolta dal professionista sia individualmente sia in collaborazione con altre tipologie di operatori, sociali o sanitari.
Veniamo ora ad uno dei punti "cruciali" del comma 3 del DM 739/94: “per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera di personale di supporto”. Quanto affermato in questo punto evidenzia forse in maniera più lampante il passaggio da arte ausiliaria a professione, poiché ora è l'infermiere a potersi avvalere dell'opera di personale di supporto ed occorre precisare che quando il DM 739/94 afferma "ove necessario", si intende "ove il professionista infermiere lo ritenga necessario", sottintendendo un’autonomia decisionale dell'infermiere nella disposizione di interpellare l'ausilio di altre figure.
Il DM 739/94 inoltre, sempre stando al comma 3, nell'individuare le aree in cui l'infermiere svolge la sua attività (strutture sanitarie pubbliche o private, assistenza domiciliare, territorio), specifica che essa può essere svolta sia in regime di dipendenza che libero professionale. La Libera Professione non era prevista prima dell'emanazione del DM 739/94: un’ulteriore dimostrazione di come il decreto in questione sia stato davvero "rivoluzionario" per la professione infermieristica.
Altra grande innovazione che il DM 739/94 apporta alla professione infermieristica è rappresentata dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto, nel quale è stabilito che “l'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Per la prima volta, la figura dell'infermiere, che come già noto fino all'emanazione del DM 739/94 era inquadrata come ausiliaria della professione medica, viene individuata quale figura idonea alla formazione di altro personale nonché parte integrante del processo di ricerca in ambito sanitario, fino ad allora "estraneo" alla professione.
Di grande rilevanza è anche la possibilità che il decreto in questione attribuisce agli infermieri riguardo all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale, segno del raggiungimento di un’autonomia professionale che verrà poi completata con la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
Il comma 5 del DM 739/94 individua invece le cinque aree di formazione post base cui i professionisti infermieri possono accedere (sanità pubblica, pediatria, geriatria, area critica e salute mentale) e viene specificato nel comma 6 che il Ministero della Sanità potrà individuare ulteriori aree specialistiche che prevedano una formazione complementare post base.
L'articolo 1 del DM 739/94 si conclude con il comma 7, all'interno del quale viene affermato che il Ministero della Sanità, con apposito decreto, stabilisce che al termine del percorso formativo post base verrà rilasciato ai professionisti infermieri uno specifico attestato che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree precedentemente individuate, previo superamento di apposite prove finali aventi carattere valutativo.
All'interno dell'articolo 2 del DM 739/94 viene stabilito che il diploma universitario di infermiere (oggi laurea di I livello) è abilitante all'esercizio della professione previa iscrizione all'Albo professionale.
Il DM 739/94 si conclude con l'articolo 3, il quale stabilisce l'equipollenza tra il Diploma Universitario di Infermiere ed i titoli preesistenti per l'accesso alla professione ed ai pubblici uffici.
In seguito all'emanazione del DM 739/94 viene quindi riconosciuta alla professione infermieristica la natura di professione intellettuale e vengono per legge attribuite agli infermieri italiani autonomia professionale, competenze e responsabilità che diventeranno pilastri fondamentali della professione e che, al contempo, segneranno il cammino dell'infermieristica italiana verso una sempre maggiore evoluzione.
Ma andiamo a vedere il DM 739/94 così come è stato emanato.

Decreto 14 settembre 1994, n. 739

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.6 del 9-1-1995). E’ entrato in vigore il 24 gennaio 1995.
Il Ministro della Sanità
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i
relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994

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